ptpr
28 Febbraio 2012
Occupazione suolo pubblico
28 Febbraio 2012

Federalismo demaniale

Il 9 gennaio 2011, ai sensi del Dlgs. 85/2010, è stato stipulato il Protocollo d’Intesa tra il Mibac e l’Agenzia del Demanio per il trasferimento di beni demaniali agli enti territoriali, a seguito di accordi di valorizzazione che sottendono l’approvazione di un programma di valorizzazione presentato dall’ente richiedente del bene.

Il Protocollo fa riferimento all’art 5 comma 5 del Dlgs. 85/10 che consente il trasferimento gratuito di beni facenti parte del patrimonio culturale del demanio storico artistico agli enti territoriali, che dimostrino, tramite un programma di valorizzazione, di essere in grado di garantire la migliore e maggiore valorizzazione funzionale degli stessi.

Nel Protocollo sono delineate tre categorie di beni esclusi dal trasferimento demaniale:

–          beni immobili appartenenti al patrimonio culturale (beni che appartengono al demanio storico artistico che quindi sono vincolati ope legis)

–          beni in uso alle Amministrazioni dello Stato utilizzati già per fini Istituzionali;

–          beni oggetto di accordi o intese con altri Enti territoriali.

 Nel Protocollo del 9 febbraio 2011 viene sancita la norma che prevede l’istituzione di tavoli tecnici da parte di ogni Direzione Regionale e di una cabina di regia.

Il tavolo tecnico permanente composto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, le Soprintendenze competenti per territorio, l’Agenzia del Demanio e la Regione Lazio è stato istituto il 22 aprile del 2011, mentre il  18 maggio 2011 sono state stilate con la cabina di regia le norme di presentazione dei progetti. 

Il trasferimento del bene passa attraverso valutazioni connesse alla tipologia dei beni stessi, dei programmi presentati e alla relazione tra la tipologia del bene e la qualità dei programmi di valorizzazione.

In una fase preliminare si procede alla ricognizione degli immobili e delle richieste per verificarne la natura patrimoniale e quindi la disponibilità del bene richiesto.

In una fase successiva, di competenza degli enti territoriali, si predispone il programma di valorizzazione secondo le linee guida.

Il programma è fondamentale per far comprendere agli organi competenti del Mibac qual è l’idea che si ha di trasformazione degli immobili e qual è la sostenibilità economica del progetto.

All’approvazione del programma segue la stipula dell’accordo di valorizzazione,.

Sia il programma che l’accordo di valorizzazione sono disciplinati dal Codice dei beni culturali all’art 54 e all’art 112 in particolare che è proprio dedicato agli accordi di valorizzazione.

Gli accordi di valorizzazione come atto fondamentale sanciscono l’intesa tra le parti – Mibac, Agenzia del Demanio e enti territoriali e individuano l’immobile riportandone in sintesi i contenuti della valorizzazione e le clausole risolutive dell’atto di trasferimento.

Con l’atto di trasferimento l’immobile è gravato non soltanto dal vincolo storico artistico, ma anche dall’impegno connesso al programma concordato nell’ambito dell’ accordo di valorizzazione medesimo.

Le Soprintendenze competenti per territorio avranno l’incarico di sorvegliare e a vigilare sulla gestione dell’immobile e sull’attuazione del programma di valorizzazione, segnalandone eventuali violazioni all’Agenzia del Demanio.