La Convenzione Europea del Paesaggio, promossa dal Consiglio d’Europa e sottoscritta nel 2000 dal nostro Paese, assieme ad altre 14 nazioni europee, riconosce al paesaggio un ruolo centrale nella formazione del benessere individuale e sociale affermando la necessità della sua salvaguardia, gestione e pianificazione. L’articolo 135 del Codice dispone che lo Stato e le Regioni assicurino la conoscenza, la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono; a tal fine, Stato e regioni devono sottoporre a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. I piani paesaggistici, sulla base del riconoscimento degli aspetti e dei caratteri peculiari del territorio, nonché delle relative caratteristiche paesaggistiche, suddividono quest’ultimo in ambiti di paesaggio (art. 135). In riferimento a ciascun ambito il Piano predispone specifiche normative d’uso e attribuisce adeguati obbiettivi di qualità, tenendo conto prioritariamente della presenza di siti UNESCO, di emergenze naturalistiche o paesaggistiche, di caratteri storico-culturali, di insediamenti architettonici o archeologici che rivestano un valore testimoniale distintivo. Il contenuto del Piano comprende la ricognizione dei beni di interesse paesaggistico, sia oggetto di provvedimenti ministeriali o regionali sia individuati ai sensi dell’articolo 142, per i quali si determinano in seguito le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori paesaggistici ad essi sottesi. Nella redazione del piano si possono individuare ulteriori immobili o aree da sottoporre a tutela (art. 143). Il piano può prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico e prevale sulla pianificazione urbanistica. Gli enti locali territoriali conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni del Piano, entro i termini previsti dalla legge (art. 145).
Il Piano paesaggistico nel Codice dei Beni Culturali
Il nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98.
Dal 14 febbraio per tre mesi fino al 14 maggio il PTPR è depositato presso tutti i Comuni del Lazio e le Province per la pubblica visione dove devono essere presentate le osservazioni dei cittadini, enti e associazioni.
Il PTPR intende per paesaggio le parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni nelle quali la tutela e valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili come indicato nell’art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio DLgv. 42/2004.
Il PTPR assume altresì come riferimento la definizione di “Paesaggio” contenuta nella Convenzione Europea del Paesaggio, legge 14/2006, in base alla quale esso designa una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio è la parte del territorio che comprende l’insieme dei beni costituenti l’identità della comunità locale sotto il profilo storico-culturale e geografico-naturale garantendone la permanenza e il riconoscimento.
Il Piano TerritorialePaesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione attraverso cui, nel Lazio, la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.
Il PTPR riconosce il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita della collettività e ne promuove la fruizione informandosi a principi e metodi che assicurino il concorso degli enti locali e l’autonomo apporto delle formazioni sociali, sulla base del principio di sussidiarietà.
Il PTPR sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio della Regione Lazio, esso è redatto sulla C.T.R. 1:10.000 della Regione Lazio volo anni 1989 -1990.