Verifica dell’interesse culturale

VERIFICA DELL’ INTERESSE CULTURALE

Tutte le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fini di lucro che siano opera di autore non più vivente o la cui esecuzione risalga ad oltre 70 anni sono sottoposte ope legis ai disposti di Tutela dettati del Codice dei Beni culturali fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale (artt. 10-12, D.Lgs. 42/2004).

La verifica può essere effettuata d’Ufficio a cura della competente Soprintendenza o su richiesta dei soggetti cui i beni appartengono.

Il Segretariato Regionale per il Lazio è tenuto per legge a definire i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite appositi accordi stipulati con Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni ed ogni altro Ente o Istituto pubblico nonché persone giuridiche private senza fine di lucro.

A tale riguardo l’ ex Direzione Regionale del Lazio ha stipulato un accordo con la Conferenza Episcopale Italiana (Accordo MBCA – CEI 08.03.2005) finalizzato a definire le modalità procedurali per la verifica dell’interesse culturale dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L.22.05.85 n. 122. Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito a livello nazionale tra il Ministero per i beni e le Attività Culturali e la CEI con l’Accordo dell’ 8 marzo 2005, ha sottoscritto numerosi altri accordi con enti territoriali, enti pubblici e persone giuridiche private senza fine di lucro .

Tutti gli enti interessati alla verifica su beni di cui detengono la proprietà devono compilare una dettagliata modulistica on-line e inviarla al  Segretariato Regionale  per il Lazio  con procedura telematica e in copia cartacea usando modalità che prevedano l’avviso di ricevimento.

L’invio dell’elenco nel periodo concordato costituisce l’avvio del procedimento ai sensi della L.241/90; il  Segretariato  Regionale  per  il  Lazio  ha 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione per esprimere il proprio parere sull’interesse culturale del bene.

Il  Segretariato Regionale, ricevuto il parere delle competenti Soprintendenze di settore dichiara o meno l’interesse direttamente sul sito internet ed emette un provvedimento formale. In caso di esito negativo, i beni vengono esclusi dall`applicazione del D.Lgs. 42/2004. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale il procedimento si conclude con l’emanazione del provvedimento, la notifica e la trascrizione presso il competente Ufficio del Registro, della Pubblicità Immobiliare e dell’Agenzia del Territorio. Tale procedura, oltre ad essere obbligatoria per procedere all’eventuale richiesta di alienazione dei beni o di richiesta di Contributi statali, può essere utile per giungere al formale riconoscimento di interesse con apposito Decreto che lo dichiari.

FASE 1 Stipula degli accordi: Segretariato  Regionale – Enti proprietari

FASE 2 Immissione dei dati e invio degli elenchi: Enti proprietari

L’ente proprietario contatta il  Segretariato Regionale e chiede di essere accreditato on-line, sottoscrivendo un accordo che definisce i tempi e il numero dei beni da verificare

Le schede saranno esaminate solo se complete dei seguenti elaborati:

I documentazione fotografica degli esterni e degli interni di ogni fabbricato corredata dalla planimetria con i punti di presa delle fotografie

II. descrizione morfologica-costruttiva dettagliata

III. relazione storica dettagliata con riferimenti bibliografici ed archivistici

IV. visure catastali (catasto terreni e fabbricati) aggiornati alla data dell’invio della scheda;

V. piante catastali fabbricati ed estratti di mappa catastale dei terreni aggiornati*

FASE 3 Valutazione dell’interesse ed emanazione dei provvedimenti:

– fase istruttoria: Soprintendenze

– fase decisoria: Segretariato Regionale

* Nel caso di più fabbricati facenti parti di uno stesso complesso immobiliare dovrà essere mandato in verifica l’intero complesso immobiliare e non solo parte di esso (es: chiesa e convento castello e parco padiglione ospedaliero e ospedale, immobili ed aree pertinenziali) analogamente per le singole unità immobiliari di uno stesso fabbricato dovrà essere mandato in verifica l’intero fabbricato o almeno tutte le unità immobiliari di cui l’Ente è proprietario.

Normativa

Decreto 6 febbraio 2004(in formato PDF) (successivamente modificato dal Decreto 28 febbraio 2005), emanato di concerto con Agenzia del demanio, che stabilisce le modalità per la verifica dell’interesse culturale degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente o istituto pubblico;

Decreto 25 gennaio 2005 (in formato PDF) che definisce le modalità della verifica dell’interesse culturale per gli immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro.

Decreto 27 settembre 2006 (in formato PDF) che definisce i criteri e le modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro.

Decreto 22 febbraio 2007 (in formato PDF) emanato di concerto con l’Agenzia del demanio, che definisce le modalità per la verifica dell’interesse culturale degli immobili in uso al Ministero della difesa.

La procedura prevista si caratterizza per il continuo concerto fra le Amministrazioni. Il flusso delle richieste sottoposte alla verifica è modulato, fase per fase, offrendo un percorso chiaro per tutti gli Enti pubblici coinvolti. Per uniformare e rendere più efficace la trasmissione dei dati descrittivi degli immobili è stato attivato il sistema informativo per la verifica dell’interesse culturale;

Guida introduttiva al sistema informativo (in formato PDF).

L’utilizzo del sistema informativo consente di:

acquisire i dati in un formato unitario;

ottimizzare i tempi del procedimento;

controllare l’iter del procedimento;

costituire una banca dati condivisa dei beni d’interesse culturale.