Alienazione dei beni culturali
I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e gli altri beni culturali (diversi da quelli definiti inalienabili dall’articolo 54 del Codice), appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali o a soggetti pubblici diversi, non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero (articoli 55 e 56 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero l’alienazione di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (articolo 56).
Sono soggetti ad alienazione i beni i quali siano già stati oggetto di verifica dell’interesse culturale e sui quali insista un provvedimento di tutela (vincolo).
E’ necessario quindi in primo luogo procedere alla verifica dell’interesse culturale con le modalità del procedimento informatizzato previsto dall’articolo 12.
In caso di esito negativo, le disposizioni di tutela non sono applicabili e e i beni sono da considerarsi liberamente alienabili, in caso di esito positivo (accertamento dell’interesse culturale) i beni, dichiarati di interesse culturale sono soggetti ai disposti dettati dal codice dei beni culturali D.lgs 42/2004 e s.m. i.
Oggetto dell’autorizzazione è pertanto la cosa dichiarata bene culturale.
Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene dovrà inoltrare istanza di autorizzazione al Segretariato Regionale per il Lazio esclusivamente solo dopo l’emanazione del provvedimento di tutela.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
– proprietà: denominazione e codice fiscale;
– destinazione d’uso in atto;
– destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
– programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
– obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene, modalità di realizzazione e dei tempi previsti;
– modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.
– nel caso di beni immobili la domanda dovrà anche necessariamente essere corredata dall’indicazione dei dati catastali degli immobili che l’Ente intende alienare fornendo sia i dati identificativi al catasto terreni sia i corrispondenti dati al catasto fabbricati allegando le mappe del catasto terreni e le corrispondenti planimetrie del catasto fabbricati dati dovranno essere precisi e aggiornati alla data della richiesta di autorizzazione ad alienare. In particolare qualora dopo l’emanazione del provvedimento di tutela fosse intervenuta qualche variazione catastale o frazionamento il richiedente è tenuto a fornire la documentazione necessaria ad attestare la corrispondenza tra le particelle oggetto di alienazione e quelle oggetto di tutela.
Il Segretariato Regionale rilascia l’autorizzazione richiesta, a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza e sentita la Regione, impartendo prescrizioni e definendo le condizioni dell’alienazione, solo a condizione che la destinazione d’uso assicuri l’idonea conservazione e pubblica fruizione del bene e sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo.
Le prescrizioni e le condizioni contenute di cui sopra devono essere riportate nell’atto di alienazione e vengono trascritte, nel caso di immobili, su richiesta delle competenti soprintendenze, nei registri immobiliari.
L’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dall’alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi (art. 55, comma 3-bis). L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’articolo 21, commi 4 e 5 (art. 55, comma 3-sexies).
In caso di diniego, il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione (art. 55, comma 3-bis).
Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene (art. 55, comma 3-ter).