La documentazione che viene trasmessa dalle Soprintendenze alla Direzione Regionale consiste nella richiesta di contributo da parte della proprietà, preventivo di spesa vistato per la congruità dei prezzi, decreto di vincolo, dichiarazione di disponibilità dell’istituto bancario alla concessione del mutuo.
La Direzione Regionale esamina il preventivo di spesa approvato, conferma o determina l’importo ritenuto ammissibile e comunica l’accoglimento dell’istanza al richiedente e alla Soprintendenza. La Soprintendenza invia la documentazione necessaria per la fase successiva consistente in:
1. dichiarazione del Soprintendente riassuntiva dell’iter istruttorio della pratica ed indicante le scadenze e gli importi del mutuo;
2. contratto di mutuo e relativo piano di ammortamento
3. coordinate bancarie
4. convenzione per assicurare la pubblica visibilità del bene tutelato.
Dopo l’arrivo di tale documentazione, la Direzione Regionale redige l’apposita scheda di programmazione da trasmettere trimestralmente alla Direzione Generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, in analogia con le schede dei contributi in conto capitale.
Successivamente chiede alla Direzione Generale – Sezione Contributi in conto interessi – la disponibilità dei fondi per l’emissione del decreto di pagamento; ottenuta tale disponibilità la Direzione Regionale emana il decreto necessario per i pagamenti degli interessi del mutuo per tutta la sua durata.
Anche per questo tipo di contributi, una volta ottenuta l’assegnazione dei fondi, viene quindi predisposta dalla Direzione Regionale, per ciascuna pratica in corso, tutta la documentazione necessaria ed i mandati di pagamento per la Tesoreria.
E’ opportuno inoltre precisare che, per quanto concerne i mutui a tasso variabile, ogni volta che varia il tasso d’interesse, la proprietà è tenuta a comunicare alla Soprintendenza detta variazione e ad inviare alla stessa un nuovo piano di ammortamento; la Soprintendenza lo trasmette, unitamente ad una nuova dichiarazione del Soprintendente, alla Direzione Regionale che dovrà emettere un decreto di rettifica in base al quale verranno pagate le scadenze successive del contributo.
Accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi (art. 38 del Codice)
1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto dell’assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’art. 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37.
2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendentem al comune e alla città metroploitana nel cui territorio si trovano gli immobili.