Il patrimonio culturale – in quanto testimonianza di civiltà – è assoggettato ad un regime di limitazione della disponibilità proprietaria in ragione di un interesse comune che si ritiene preminente. La conservazione e la trasmissione al futuro dei valori di cui il patrimonio culturale è portatore è regolata dall’insieme delle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (L.42/2004), che ne disciplina la tutela e la valorizzazione.
I beni culturali non possono essere adibiti ad usi non congrui oppure tali da arrecare loro danno: compito delle Soprintendenze è quello di vigilare affinché gli interventi proposti siano volti al mantenimento dell’efficienza e alla trasmissione dell’opera nella sua identità. Ogni intervento, pertanto, deve essere autorizzato.
A fronte di tale limitazione il Codice prevede misure di sostegno per interventi conservativi su beni di cui sia stata accertata la sussistenza dell’interesse culturale. (i cdd. beni vincolati). Tali contributi sono cumulabili.
– Contributo in conto capitale (L.42/2004 art. 35-36)
– Contributo in conto interessi (L.42/2004 art. 37)
Il contributo in conto capitale consiste nel rimborso della spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori autorizzati per un ammontare di norma non superiore alla metà della stessa.
Il legittimato a richiedere il contributo è il proprietario, possessore o detentore del bene culturale. La richiesta, in bollo, deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del richiedente; se diverso dal proprietario, anche dall’autorizzazione del proprietario alla richiesta di contributo e fotocopia di un documento di identità del proprietario; da un computo metrico estimativo derivante da un progetto di dettaglio approvato dalla competente Soprintendenza e redatto sulla base del prezzario regionale dell’anno di riferimento. Qualora si rendesse necessaria l’esecuzione dell’intervento per stati d’avanzamento, tale eventualità deve essere espressamente richiesta. Il beneficiario del contributo renderà accessibile gratuitamente al pubblico i beni mobili oppure alcune parti significative dei beni immobili secondo modalità da concordare caso per caso, stipulando a sua cura e spese una apposita convenzione che sarà trasmessa al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. Tale convenzione sarà resa operante al momento della liquidazione del contributo.
1)AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO (Soprintendenza)
La Soprintendenza si pronuncia sull’ammissibilità delle opere valutando:
– L’inerenza degli interventi
– La congruità dei prezzi
Sono, di norma, ammessi a contributo:
– Lavori di restauro, consolidamento, manutenzione.
– Spese relative alla progettazione
– Impianti parafulmine, antifurto, antincendio solo se a presidio di opere d’arte.
– Impianti essi stessi oggetto di vincolo (es. archeologia industriale)
– Impianti elettrici e idrici (solo predisposizione).
2) ESECUZIONE DEI LAVORI (richiedente)
Una volta comunicato l’avvio dei lavori, la Soprintendenza competente può effettuare ispezioni con eventuale imposizione di prescrizioni.
A conclusione dei lavori deve essere presentata alla Soprintendenza la seguente documentazione:
– elencazione degli eventuali contributi pubblici goduti;
– relazione tecnico-scientifica sui lavori effettuati datata e firmata da tecnico abilitato
– consuntivo di spesa con l’indicazione degli interventi, delle quantità, dei prezzi unitari e totali, datato, firmato e giurato da tecnico abilitato;
– documentazione fotografica finale a colori;
– dichiarazione di ottemperanza agli obblighi derivanti dell’ art. 59 D. Lgs. 22/1/04 n.42; (denuncia di trasferimento)
– dichiarazione di destinazione d’uso;
– dichiarazione di C/C bancario o postale;
– convenzione di apertura al pubblico ovvero dichiarazione di pubblico godimento del bene;
3) COLLAUDO DELLE OPERE (Soprintendenza)
A seguito della revisione tecnico-contabile dei documenti presentati viene disposta dal funzionario incaricato la visita di collaudo, che consiste in una ricognizione formale delle opere eseguite, accertando che, in generale, opere e materiali utilizzati corrispondano a quelli concordati e riscontrando l’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori ed il buon funzionamento di tutte le opere.
– Emissione del certificato di collaudo
– proposta della percentuale di calcolo del contributo (art. 35 del Codice)
La determinazione della percentuale di calcolo del contributo deve tener conto dell’importanza del bene recuperato, della tipologia dei lavori, del periodo di fruibilità del bene, dell’estensione dell’area dell’immobile aperta al pubblico così come indicato nell’atto di convenzione previsto dall’art. 38 del Codice, viene proposta dal Soprintendente.
Si applica, di norma, una percentuale più alta nel caso di interventi su beni pubblici o di persone giuridiche private senza fini di lucro e nel caso di interventi che contribuiscono a valorizzare anche il contesto urbano (40%); si applica una percentuale minore qualora gli interventi riguardino esclusivamente sistemazioni interne ad esclusivo uso della proprietà privata (30%).
3) EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (Direzione Regionale)
La competente Soprintendenza trasmette alla Direzione Regionale:
dichiarazione del Soprintendente che certifica l’esistenza di tutti gli atti;
consuntivo di spesa giurato vistato dal Soprintendente per la congruità dei prezzi;
certificato di collaudo dei lavori vistato dal Soprintendente;
certificato di nulla osta al pagamento del contributo rilasciato dal Soprintendente;
La Direzione Regionale predispone annualmente la proposta di programmazione degli interventi che saranno liquidati nel corso di tale esercizio finanziario nel caso in cui le risorse assegnate lo consentano.